Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 26/03/2002

5.2. Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici

a) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale

b) riguardanti impianti di generazione, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche al Gestore della rete.

5.3. Il Gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una o pił soluzioni tecniche per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta alla rete di propria competenza, conformemente alle modalitą e alle condizioni contrattuali di cui all'art. 3.

5.4. L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di generazione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze gią connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del Gestore di rete cui la connessione si riferisce, al Gestore della rete.

Art. 6. Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

6.1. I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle

a) i condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autoritą ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera d), della Legge n. 481/1995, per la generalitą delle reti, le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 79/1999 per la rete di trasmissione nazionale

b) regole per il dispacciamento stabilite dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 6, primo periodo, del Decreto legislativo n. 79/1999

c) regole tecniche di connessione di cui dell'art. 3, comma 6, del Decreto legislativo n. 79/1999, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/1999, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione

d) regole tecniche fissate dalla societą Ferrovie dello Stato S.p.a., limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietą della medesima societą non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto 25 giugno 1999.

Art. 7. Corrispettivo per la gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche e garanzie finanziarie

7.1. I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti

a) al versamento, a ciascun Gestore di rete a cui č presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, di un corrispettivo a copertura delle attivitą di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima

b) alla presentazione, su richiesta del Gestore di rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che puņ essere escussa dal Gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente.

7.2. Il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera a), viene corrisposto dal soggetto richiedente a titolo di copertura forfetaria delle attivitą del Gestore di rete consistenti, esemplificativamente, negli studi di rete necessari alla valutazione dell'impatto del nuovo impianto sulla rete ed alla predisposizione delle soluzioni per la connessione. Disposizioni transitorie e finali

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

8.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti che hanno inoltrato richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche anteriormente alla medesima data sono tenuti

a) nel caso in cui non abbiano ancora comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma della richiesta gią inoltrata e, successivamente, al versamento del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a)

b) nei casi in cui abbiano gią comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma di tale accettazione; in tali casi č richiesto il versamento del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera

a), e, su richiesta del Gestore di rete, la presentazione della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b).

8.2. Sino al 31 dicembre 2002, in deroga all'art. 5, commi 5.1 e 5.2, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici di

a) generazione per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente al Gestore della rete

b) generazione per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale

c) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi

d) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.

8.3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori di rete di cui all'art. 3, comma 3.1, possono inviare all'Autoritą una proposta per

a) la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a), potendo articolare il medesimo unicamente sulla base delle caratteristiche tecniche della connessione quali, indicativamente, la potenza e la tensione della connessione

b) la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b), e per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione medesima.

8.4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autoritą determina gli ammontari del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) e della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b).

8.5. I gestori di rete inviano all'Autoritą entro il termine di cui al comma 8.3 un rapporto contenente la stima dei costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera f).

8.6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autoritą determina le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, prevedendo specifiche condizioni per gli impianti di rete per la connessione progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione di cui all'art. 3, comma 1.1, nonchč per gli impianti di utenza realizzati dai gestori di rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.5 e tenendo conto dell'esigenza di fornire, ai soggetti che producono energia elettrica, adeguati segnali economici legati dalla presenza di congestioni sulle reti elettriche.

8.7. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinchč entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 26 marzo 2002 Il presidente: Ranci

 

Pagina 3/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional